Statuto

STATUTO “BUONI DOTTORI ODV”

Questa sezione è dedicata alla consultazione dello statuto ufficiale dell’organizzazione, offrendo la lettura e il download.

Art. 1 – Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 (da qui in avanti indicato anche come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’organizzazione di volontariato denominata “BUONI DOTTORI ODV”.
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
L’organizzazione di volontariato ha durata illimitata.

Art. 2 – Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione di volontariato.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole sull’interpretazione dei contratti ai sensi dell’art. 1362 e seguenti del codice civile.

Art. 5 – Finalità e attività

L’organizzazione di volontariato “BUONI DOTTORI ODV” persegue in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l’organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, la seguente attività di interesse generale: – interventi e prestazioni sanitarie.
Più precisamente, la “BUONI DOTTORI ODV” ha come finalità principale quella di organizzare e fornire visite specialistiche a favore di persone indigenti impossibilitate a corrispondere qualsiasi tipologia di ticket sanitario.

Art. 6 – Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’organizzazione di volontariato è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’organizzazione di volontariato.

Art. 7 – Soci e procedura di ammissione

Sono ammessi a far parte dell’organizzazione di volontariato le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano impegnarsi concretamente per realizzare le finalità della organizzazione di volontariato.
L’adesione all’organizzazione di volontariato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le altre cause di cessazione previste dall’art. 10 dello Statuto.
Ai fini dell’adesione all’organizzazione di volontariato, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato; il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro sessanta giorni.
Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’organizzazione di volontariato e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’organizzazione di volontariato alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
d) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.
Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’organizzazione di volontariato, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.

Art. 9 – Volontari e attività di volontariato

I volontari condividono le finalità dell’organizzazione di volontariato e, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo esclusivo, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e per fini di solidarietà.
L’organizzazione di volontariato deve iscrivere in un apposito registro i volontari associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’organizzazione di volontariato deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione di volontariato o con l’ente associato cui la stessa aderisca.
L’organizzazione di volontariato svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 10 – Cause di cessazione del rapporto associativo e sanzioni disciplinari

La qualità di associato si perde per:
a) morte;
b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’associato può essere sanzionato disciplinarmente per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’organizzazione di volontariato;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’organizzazione di volontariato gravi danni materiali e/o morali.

Art. 11 – Organi dell’organizzazione di volontariato

Sono organi dell’organizzazione di volontariato: a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’organizzazione di volontariato ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, conferita anche in calce all’avviso di convocazione, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’organizzazione di volontariato, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione di volontariato o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro consigliere indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’organizzazione di volontariato.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto ed ogni socio ha la possibilità di esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo. E’ consentita l’intervento in Assemblea e l’espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 13 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:
a) determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione di volontariato;
b) approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’organizzazione di volontariato e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’organizzazione di volontariato e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
I Consiglieri vengono scelti tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo resta in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per il tempo più limitato stabilito dall’Assemblea nell’atto di nomina.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.
Il Presidente dell’organizzazione di volontariato è il presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’organizzazione di volontariato, ed in particolare ha il compito di:
a) nominare il Presidente e il Vice Presidente tra i propri componenti;
b) nominare il Segretario o altro personale addetto alla amministrazione che può essere anche né consigliere né associato;
c) ove lo ritengo opportuno, proporre all’Assemblea ordinaria degli associati la nomina di un Presidente onorario, illustrandone le motivazioni;
d) amministrare l’organizzazione di volontariato;
e) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
f) redigere il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
g) predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
h) stipulare gli atti ed i contratti inerenti alle attività associative;
i) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
j) curare gli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNTS;
k) deliberare l’ammissione degli associati o la loro esclusione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno oppure ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere
individuato tra i presenti.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’organizzazione di volontariato.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’organizzazione di volontariato ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’organizzazione di volontariato sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
La carica di Presidente si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’organizzazione di volontariato, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’organizzazione di volontariato;
c) perdita della qualità di associato a seguito del verificar si di una o più delle cause previste dall’art.10 del presente Statuto.

Art. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione di volontariato sono costituite da: a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi, che l’organizzazione di volontariato può svolgere nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice del Terzo Settore;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia;
h) entrate derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è documentato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – I beni

I beni dell’organizzazione di volontariato possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’organizzazione di volontariato e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione di volontariato sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’organizzazione di volontariato e può essere consultato dagli associati.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione di volontariato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8, comma 2, del Codice del Terzo Settore, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste dall’art.5 del presente Statuto

Art. 21 – Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell’organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Art. 22 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l’organizzazione di volontariato redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, l’organizzazione di volontariato pubblica annualmente e tiene aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Art. 23 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione di volontariato quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione di volontariato.

Art. 24 – Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 – Responsabilità dell’organizzazione di volontariato

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati o per altri eventi idonei a generare responsabilità a norma di legge.

Art. 27 – Assicurazione dell’organizzazione di volontariato

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed all’organizzazione di volontariato stessa.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 29 – Libri sociali e registri

L’organizzazione di volontariato deve tenere, ai sensi dell’art. 15 del Codice del Terzo Settore, le seguenti scritture:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuto a cura del rispettivo organo;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione di volontariato entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Cortelli Pietro
F.to Marco Orlandoni Notaio

Consulta lo statuto ufficiale dei Buoni Dottori OdV.

Questa sezione offre la lettura del testo completo e un pratico pulsante per il download del documento in formato PDF dell’organizzazione.